Lunedì 9 dicembre 2019

Srl: la durata particolarmente lunga non può essere equiparata a una durata a tempo indeterminato - Precluso il diritto di recesso

a cura di: TuttoCamere.it
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In una società a responsabilità limitata la previsione statutaria di una durata, anche se particolarmente lunga ed eccedente la durata media della vita umana (nel caso di specie: lo statuto sociale prevede una durata della Società - costituita il 27 dicembre 1968 -sino al 31 dicembre 2100), preclude l'assimilazione alla fattispecie della società contratta a tempo indeterminato, con conseguente attribuzione ai soci del diritto di recesso:

  1. sia in considerazione della chiarezza del dettato legislativo (art. 2473, comma 2, C.C.): l'indicazione di una data di scadenza esclude il diritto di recesso;
  2. sia in quanto l' indicazione della durata è contenuta nello statuto e dunque, in quanto tale, voluta da tutti i soci fondatori della società e, ipso facto, da tutti coloro che, dopo la costituzione abbiano acquistato una partecipazione,
  3. sia infine perché le società di capitali, dotate di personalità giuridica, sono costruzioni che, se i soci esprimono una tale volontà, sono destinate ad esistere e ad esercitare la loro attività economica lucrativa per un tempo molto lungo, eventualmente trascendente la vita umana.

Così si è pronunciato il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B - Sentenza n. 6360/2019 pubblicata il 28 giugno 2019.

L'art. 2473, comma 2, C.C. prevede: "Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 giorni [...]".

La questione posta dalla norma è se il diritto di recesso spetti ai soci qualunque sia la durata della società indicata nello statuto o se spetti anche in casi in cui, pur essendo la durata indicata, l'indicazione sia da considerare equiparabile alla mancata indicazione e, quindi, come non apposta.

Secondo il Tribunale, sul piano ermeneutico, la seconda soluzione appare, pertanto, ardua per i tre motivi indicati sopra.

Il richiamo alla disciplina delle società di persone - nella parte in cui prevede il diritto di recesso ad nutum del socio da società di durata superiore a quella rapportabile alla vita del socio o alla media della vita umana (art. 2285 C.C.) - alla Corte appare inappropriato, data l'impossibilità nel caso di specie di configurare una lacuna normativa e le evidenti diversità strutturali tra questi tipi sociali: basti pensare alla mancanza (non di soggettività ma) di personalità giuridica, alla natura strettamente contrattuale della partecipazione alle società personali, all'erratica disciplina del capitale sociale giustificata dalla responsabilità illimitata dei soci, all' istituzionale inesistenza del frazionamento tra potere gestorio e rischio d'impresa.

Che sia da escludere una applicazione analogica dell'art. 2285 C.C. alle società di capitali, lo stesso Tribunale lo aveva ribadito, con la Sentenza n. 5972/2019 pubblicata il 19 giugno 2019, a proposito di una società per azioni, la cui durata era fissata in un termine particolarmente lungo.

Non può essere assimilata a una durata indeterminata, con la conseguente attribuzione ai soci del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 3, Codice civile (secondo cui: "Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno"), la durata di una società di capitali, che una clausola statutaria fissi in un termine anche particolarmente lungo [nella specie anno 2100], non essendo tale assimilazione ricavabile dal sistema normativo.

(Fonte: Giurisprudenza delle imprese)

Per scaricare il testo della sentenza n. 6360/2019 clicca qui.
Per scaricare il testo della sentenza n. 5972/2019 clicca qui.


Fonte: https://www.tuttocamere.it
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